La ricostruzione di carriera consiste nella possibilità di valutare il servizio che un docente definitivamente assunto in un istituto, ha svolto, a tempo determinato o in altro ruolo, prima di ricoprire la posizione attuale.

L’obiettivo della ricostruzione di carriera è quello di equiparare il lavoro a termine a quello tempo indeterminato e definire la collocazione corretta del docente all’interno della fascia salariale che gli spetta. Con la ricostruzione di carriera il docente assunto vede riconoscersi quindi:

  • l’anzianità di servizio maturata con in contratti a termine;
  • l’inquadramento nella fascia stipendiale maturata;
  • il pagamento delle differenze retributive tra il trattamento percepito negli anni e quello che sarebbe spettato per anzianità.

Andiamo ad illustrare le modalità con cui bisogna procedere alla presentazione della domanda di ricostruzione considerando quelli che sono i termini di invio e le eventuali conseguenze di un loro mancato rispetto o del mancato rispetto dei termini di adozione del decreto.

Chi può presentare le domanda

La ricostruzione di carriera può essere chiesta dai docenti solo quando hanno superato l’anno di prova e sono stati confermati a tempo indeterminato nel ruolo.

Anche per quanto riguarda il personale ATA, il richiedente può presentare la domanda dopo aver terminato il periodo di prova e se il suo contratto di lavoro è a tempo indeterminato.

Quando è possibile presentare la domanda

Anzitutto la domanda va redatta su carta semplice e presentata alla scuola in cui il docente o il personale ATA opera a tempo indeterminato.

Come previsto dal comma 209 della legge n.107/2015, il periodo di presentazione delle domande va dal 1° settembre al 31° dicembre di ogni anno scolastico ed entro i cinque anni successivi al superamento del periodo di prova.

La stessa legge prevede che entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministero dell’Istruzione debba presentare al Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) tutte le istanze presentate per agevolare l’organizzazione della spesa.

Termini di adozione del decreto ricostruzione

La necessità di programmare la spesa nel breve periodo si ripercuote anche sui tempi di adozione del decreto che i dirigenti scolastici hanno a disposizione. Questo oscilla tra i 30 e i 90 giorni e decorrere dalla data di presentazione della domanda da parte del docente dipendente.

Termini di prescrizione della domanda

Le domande possono ovviamente cadere in prescrizione. Esistono due possibilità di prescrizione in base a due differenti finalità di presentazione:

  • domanda ai fini giuridici che cade in prescrizione dopo dieci anni a partire dal giorno in cui può essere richiesta;
  • domanda ai fini economici che riguarda il riconoscimento di eventuali arretrati la cui prescrizione avviene dopo cinque anni a partire sempre dal giorno in cui può essere richiesta.

Come presentare la domanda

Nella presentazione della domanda vanno dichiarati tutti i servizi valutabili di cui la scuola non lascia più certificati. La dichiarazione di tali servizi è quindi sostitutiva ed in essa va riportato ciò che è stato già dichiarato in fase di assunzione.

I servizi utili al conteggio non vengono riconosciuti in base alle ore svolte settimanalmente ma nell’arco di un anno intero.

Per anno intero si intende un periodo di 180 giorni in cui sono compresi i periodi di congedo, aspettativa retribuita e gravidanza ad esclusione di periodi di malattia, ferie, permessi, aspettativa non retribuita oppure un periodo di insegnamento ininterrotto che parte dal primo febbraio e finisce al termine degli scrutini.

Tra i servizi utili al conteggio ricordiamo:

  • i servizi di insegnamento nelle scuole statali della durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico (o a partire dal primo febbraio) prestati con idoneo titolo di studio;
  • il servizio di leva in corso fino al 31 gennaio 1987 o successivamente;
  • il servizio civile che sostituisce quello militare;
  • i servizi nelle scuole dell’infanzia e primaria degli enti locali, ma solo se di ruolo;
  • i servizi prestati nelle scuole primarie parificate fino al 31 agosto e nelle scuole secondarie pareggiate;
  • i servizi nelle università come professore incaricato e assistente straordinario o incaricato.

Una volta ricevuta la domanda e controllato il servizio, la scuola la inserisce nel SIDI ed al termine della procedura verrà elaborato il documento del decreto di ricostruzione di carriera che verrà a sua volta inviato alla Ragioneria Provinciale del Tesoro per maggiori controlli.

Riconoscimento degli arretrati: come avviene?

Nel caso di riconoscimento di arretrati stipendiali, se le domande vengono presentate entro i termini possono verificarsi due casi:

  1. il decreto di ricostruzione viene emesso entro i termini previsti oppure entro i cinque anni dalla presentazione della domanda;
  2. l’amministrazione tarda ad emanare il decreto di ricostruzione, si superano i cinque anni.

Nel primo caso al dipendente spettano gli arretrati a partire dai cinque anni che precedono la presentazione della domanda.

Nel secondo caso invece, essendo la restituzione degli arretrati subordinata alla richiesta dell’interessato come previsto dal Mef, è lo stesso interessato che, per evitare la caduta in prescrizione (5 anni) della domanda, deve porre in atto qualsiasi iniziativa che interrompa i termini di prescrizione. Può avvalersi degli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico contro l’inerzia della P.A. Qualora non abbia posto in essere alcun interruttivo, gli spettano i soli arretrati relativi al quinquennio antecedente il decreto stesso.

Le fasce stipendiali e il periodo di servizio riconosciuto

Anzitutto i periodi di servizio vengono così riconosciuti:

  • i primi quattro anni di servizio pre-ruolo (o in altro ruolo) sono valutati per intero come servizio di ruolo a fini giuridici ed economici;
  • gli anni successivi ai primi quattro sono valutati per i 2/3 a fini giuridici ed economici e per 1/3 a fini esclusivamente economici.

Con la ricostruzione di carriera il docente viene inquadrato nella fascia stipendiale che gli spetta in base agli anni di servizio. Le fasce sono:

  • 0 -8 (suddivisa in 0-2 e 3-8 per gli assunti prima del 1° settembre 2011);
  • 9 -14;
  • 15 -20;
  • 21 - 27;
  • 28 - 34.